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Costituzione Italiana Governo

Il Governo secondo la Costituzione Italiana: il consiglio dei ministri, pubblica amministrazione, Consiglio di Stato. Articoli da 92 a 100

Principi fondamentali della repubblica italiana    Costituzione Italiana
             Governo
             Articoli da 92 a 100

    La Costituzione della Repubblica Italiana
                                Costituzione Italiana - Storia
   I principi fondamentali della costituzione italiana I principi fondamentali (articoli da 1 a 12)
                        Parte I: Diritti e doveri dei cittadini 
   Rapporti civili della costituzione italiana Titolo I - Rapporti civili (articoli da 13 a 28) 
   Rapportietico sociali della costituzione italiana Titolo II - Rapporti etico-sociali (articoli da 29 a 34) 
   Rapporti economici della costituzione italiana Titolo III - Rapporti economici (articoli da 35 a 47) 
   Rapporti politici della costituzione italiana Titolo IV - Rapporti politici (articoli da 48 a 54)
                  Parte II: Ordinamento della Repubblica 
   Parlamento della repubblica italiana (artt. 55 - 69) Titolo I - Il Parlamento (articoli da 55 a 69)
   Parlamento della repubblica italiana (artt. 70 - 82) Titolo I - Il Parlamento (articoli da 70 a 82) 
   Presidente della repubblica italiana Titolo II - Il Presidente della Repubblica (Articoli da 83 a 91) 
   Governo della repubblica italiana Titolo III - Il Governo (articoli da 92 a 100) 
   La magistratura della repubblica italiana Titolo IV - La magistratura (articoli da 101 a 113) 
   Gli enti locali della costituzione italiana artt. 114 - 118 Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni (articoli da 114 a 118)
   Gli enti locali della costituzione italiana artt. 119 - 133 Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni (articoli da 119 a 133)
   Le garanzie dettate dalla costituzione italiana Titolo VI - Garanzie costituzionali (articoli da 134 a 139)
   Disposizioni transitorie finali della costituzione italiana Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)

    PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO III - IL GOVERNO
                          Sezione I - Il consiglio dei ministri

Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

                     Sezione II - La Pubblica Amministrazione

Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

                             Sezione III - Gli organi ausiliari

Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
 
                 >>> La magistratura della repubblica italiana Titolo IV - La magistratura (articoli da 101 a 113)