Costituzione Italiana
La Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione Italiana - Storia
I principi fondamentali
(articoli da 1 a 12)
Parte I: Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti civili
(articoli da 13 a 28)
Titolo II - Rapporti etico-sociali
(articoli da 29 a 34)
Titolo III - Rapporti economici
(articoli da 35 a 47)
Titolo IV - Rapporti politici
(articoli da 48 a 54)
Parte II: Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
(articoli da 55 a 69)
Titolo I - Il Parlamento
(articoli da 70 a 82)
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
(Articoli da 83 a 91)
Titolo III - Il Governo
(articoli da 92 a 100)
Titolo IV - La magistratura
(articoli da 101 a 113)
Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni
(articoli da 114 a 118)
Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni
(articoli da 119 a 133)
Titolo VI - Garanzie costituzionali
(articoli da 134 a 139)
Disposizioni transitorie e finali
(I-XVIII)
PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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Titolo III - Il Governo
(articoli da 92 a 100)