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Costituzione Italiana Presidente Repubblica

Il Presidente della Repubblica secondo la Costituzione Italiana: elezione, funzioni, durata, responsabilità. Articoli da 83 a 91.

Principi fondamentali della repubblica italiana    Costituzione Italiana
  Presidente Repubblica
              Articoli da 83 a 91

    La Costituzione della Repubblica Italiana
                                Costituzione Italiana - Storia
   I principi fondamentali della costituzione italiana I principi fondamentali (articoli da 1 a 12)
                        Parte I: Diritti e doveri dei cittadini 
   Rapporti civili della costituzione italiana Titolo I - Rapporti civili (articoli da 13 a 28) 
   Rapportietico sociali della costituzione italiana Titolo II - Rapporti etico-sociali (articoli da 29 a 34) 
   Rapporti economici della costituzione italiana Titolo III - Rapporti economici (articoli da 35 a 47) 
   Rapporti politici della costituzione italiana Titolo IV - Rapporti politici (articoli da 48 a 54)
                  Parte II: Ordinamento della Repubblica 
   Parlamento della repubblica italiana (artt. 55 - 69) Titolo I - Il Parlamento (articoli da 55 a 69)
   Parlamento della repubblica italiana (artt. 70 - 82) Titolo I - Il Parlamento (articoli da 70 a 82) 
   Presidente della repubblica italiana Titolo II - Il Presidente della Repubblica (Articoli da 83 a 91) 
   Governo della repubblica italiana Titolo III - Il Governo (articoli da 92 a 100) 
   La magistratura della repubblica italiana Titolo IV - La magistratura (articoli da 101 a 113) 
   Gli enti locali della costituzione italiana artt. 114 - 118 Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni (articoli da 114 a 118)
   Gli enti locali della costituzione italiana artt. 119 - 133 Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni (articoli da 119 a 133)
   Le garanzie dettate dalla costituzione italiana Titolo VI - Garanzie costituzionali (articoli da 134 a 139)
   Disposizioni transitorie finali della costituzione italiana Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)


    PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

                   >>> Governo della repubblica italiana Titolo III - Il Governo (articoli da 92 a 100)