Costituzione Italiana
La Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione Italiana - Storia
I principi fondamentali
(articoli da 1 a 12)
Parte I: Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti civili
(articoli da 13 a 28)
Titolo II - Rapporti etico-sociali
(articoli da 29 a 34)
Titolo III - Rapporti economici
(articoli da 35 a 47)
Titolo IV - Rapporti politici
(articoli da 48 a 54)
Parte II: Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
(articoli da 55 a 69)
Titolo I - Il Parlamento
(articoli da 70 a 82)
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
(Articoli da 83 a 91)
Titolo III - Il Governo
(articoli da 92 a 100)
Titolo IV - La magistratura
(articoli da 101 a 113)
Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni
(articoli da 114 a 118)
Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni
(articoli da 119 a 133)
Titolo VI - Garanzie costituzionali
(articoli da 134 a 139)
Disposizioni transitorie e finali
(I-XVIII)
PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro
un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
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Titolo II - Il Presidente della Repubblica
(Articoli da 83 a 91)