Costituzione Italiana
La Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione Italiana - Storia
I principi fondamentali
(articoli da 1 a 12)
Parte I: Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti civili
(articoli da 13 a 28)
Titolo II - Rapporti etico-sociali
(articoli da 29 a 34)
Titolo III - Rapporti economici
(articoli da 35 a 47)
Titolo IV - Rapporti politici
(articoli da 48 a 54)
Parte II: Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
(articoli da 55 a 69)
Titolo I - Il Parlamento
(articoli da 70 a 82)
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
(Articoli da 83 a 91)
Titolo III - Il Governo
(articoli da 92 a 100)
Titolo IV - La magistratura
(articoli da 101 a 113)
Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni
(articoli da 114 a 118)
Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni
(articoli da 119 a 133)
Titolo VI - Garanzie costituzionali
(articoli da 134 a 139)
Disposizioni transitorie e finali
(I-XVIII)
PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
(1*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso posso accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
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Titolo I - Il Parlamento
(articoli da 55 a 69)
(1*) Comma inserito con l'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).