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Costituzione Italiana rapporti economici

I rapporti economici dei cittadini dettati dalla Costituzione Italiana, diritti del lavoratore, proprietà privata e pubblica, tutela risparmio. Articoli da 35 a 47

Principi fondamentali della repubblica italiana    Costituzione Italiana
    Rapporti economici
              Articoli da 35 a 47

    La Costituzione della Repubblica Italiana

                                Costituzione Italiana - Storia
   I principi fondamentali della costituzione italiana I principi fondamentali (articoli da 1 a 12)
                        Parte I: Diritti e doveri dei cittadini 
   Rapporti civili della costituzione italiana Titolo I - Rapporti civili (articoli da 13 a 28) 
   Rapportietico sociali della costituzione italiana Titolo II - Rapporti etico-sociali (articoli da 29 a 34) 
   Rapporti economici della costituzione italiana Titolo III - Rapporti economici (articoli da 35 a 47) 
   Rapporti politici della costituzione italiana Titolo IV - Rapporti politici (articoli da 48 a 54)
                  Parte II: Ordinamento della Repubblica 
   Parlamento della repubblica italiana (artt. 55 - 69) Titolo I - Il Parlamento (articoli da 55 a 69)
   Parlamento della repubblica italiana (artt. 70 - 82) Titolo I - Il Parlamento (articoli da 70 a 82) 
   Presidente della repubblica italiana Titolo II - Il Presidente della Repubblica (Articoli da 83 a 91) 
   Governo della repubblica italiana Titolo III - Il Governo (articoli da 92 a 100) 
   La magistratura della repubblica italiana Titolo IV - La magistratura (articoli da 101 a 113) 
   Gli enti locali della costituzione italiana artt. 114 - 118 Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni (articoli da 114 a 118)
   Gli enti locali della costituzione italiana artt. 119 - 133 Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni (articoli da 119 a 133)
   Le garanzie dettate dalla costituzione italiana Titolo VI - Garanzie costituzionali (articoli da 134 a 139)
   Disposizioni transitorie finali della costituzione italiana Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)

       PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità  e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità  giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. (1*)
Art. 41. L'iniziativa economica privata é libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
                       >>> Rapporti politici della costituzione italiana Titolo IV - Rapporti politici (articoli da 48 a 54)
(1*) V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).