Costituzione Italiana
La Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione Italiana - Storia
I principi fondamentali
(articoli da 1 a 12)
Parte I: Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti civili
(articoli da 13 a 28)
Titolo II - Rapporti etico-sociali
(articoli da 29 a 34)
Titolo III - Rapporti economici
(articoli da 35 a 47)
Titolo IV - Rapporti politici
(articoli da 48 a 54)
Parte II: Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
(articoli da 55 a 69)
Titolo I - Il Parlamento
(articoli da 70 a 82)
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
(Articoli da 83 a 91)
Titolo III - Il Governo
(articoli da 92 a 100)
Titolo IV - La magistratura
(articoli da 101 a 113)
Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni
(articoli da 114 a 118)
Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni
(articoli da 119 a 133)
Titolo VI - Garanzie costituzionali
(articoli da 134 a 139)
Disposizioni transitorie e finali
(I-XVIII)
IL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO
Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22
dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
Promulga
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti non, richiedono procedimento di revisione
costituzionale. (1*)
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze. (2*)
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (3*)
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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Titolo I - Rapporti civili
(articoli da 13 a 28)
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(1*) I Patti Lateranensi sono stati modificati
dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25
marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).
(2*) A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi
11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8
marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23
marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe "intese" intercorse,
rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le
Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre
1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22
aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20
dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la
regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle
precedenti intese.
(3*) A norma dell'articolo unico
della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164),
"l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di
genocidio".