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Costituzione Italiana rapporti civili

I rapporti civili dei cittadini dettati dalla Costituzione Italiana, libertà di circolare, di religione, di parola e di difesa. Articoli da 13 a 28.

Principi fondamentali della repubblica italiana    Costituzione Italiana
         Rapporti civili
              Articoli da 13 a 28

    La Costituzione della Repubblica Italiana
                                Costituzione Italiana - Storia
   I principi fondamentali della costituzione italiana I principi fondamentali (articoli da 1 a 12)
                        Parte I: Diritti e doveri dei cittadini 
   Rapporti civili della costituzione italiana Titolo I - Rapporti civili (articoli da 13 a 28) 
   Rapportietico sociali della costituzione italiana Titolo II - Rapporti etico-sociali (articoli da 29 a 34) 
   Rapporti economici della costituzione italiana Titolo III - Rapporti economici (articoli da 35 a 47) 
   Rapporti politici della costituzione italiana Titolo IV - Rapporti politici (articoli da 48 a 54)
                  Parte II: Ordinamento della Repubblica 
   Parlamento della repubblica italiana (artt. 55 - 69) Titolo I - Il Parlamento (articoli da 55 a 69)
   Parlamento della repubblica italiana (artt. 70 - 82) Titolo I - Il Parlamento (articoli da 70 a 82) 
   Presidente della repubblica italiana Titolo II - Il Presidente della Repubblica (Articoli da 83 a 91) 
   Governo della repubblica italiana Titolo III - Il Governo (articoli da 92 a 100) 
   La magistratura della repubblica italiana Titolo IV - La magistratura (articoli da 101 a 113) 
   Gli enti locali della costituzione italiana artt. 114 - 118 Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni (articoli da 114 a 118)
   Gli enti locali della costituzione italiana artt. 119 - 133 Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni (articoli da 119 a 133)
   Le garanzie dettate dalla costituzione italiana Titolo VI - Garanzie costituzionali (articoli da 134 a 139)
   Disposizioni transitorie finali della costituzione italiana Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)

        PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI
Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (1*)
Art. 27.La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (2*) (3*)
Art. 28.I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
                 >>> Rapportietico sociali della costituzione italiana Titolo II - Rapporti etico-sociali (articoli da 29 a 34)

(1*) A norma dell'articolo unico della legge cost. 21 giugno 1967, n. 1 "l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio". Cfr.art. 10.
(2*) Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - "Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte" (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'"Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra" (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
(3*) Parole soppresse dalla Legge Costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1